verdi del trentino
  Marco Boato - attività politica e istituzionale
   

articoli dalla stampa
2016 - 2024

articoli dalla stampa
2011 - 2015

articoli dalla stampa
2006 - 2010

articoli dalla stampa
2000 - 2005

atti parlamentari
2006 - 2008

atti parlamentari
2000 - 2005

torna a precedente  

 HOMEPAGE

  I VERDI
  DEL TRENTINO

  
  CHI SIAMO

  STATUTO

  REGISTRO CONTRIBUTI

  ORGANI E CARICHE

  ASSEMBLEE
  CONFERENZE STAMPA
  RIUNIONI


 ELETTI VERDI

  PROVINCIA DI TRENTO

  COMUNITÀ DI VALLE

  COMUNE DI TRENTO

  ALTRI COMUNI


 ELEZIONI

  STORICO DAL 2001


 ARCHIVIO

  ARTICOLI

  DOSSIER

  CONVEGNI

  INIZIATIVE VERDI

  PROPOSTE VERDI

  BIBLIOTECA

  GALLERIA FOTO

  

 

Roma, Camera dei deputati, martedì 12 dicembre 2006
MODIFICA DELL’ARTICOLO 12 DELLA COSTITUZIONE
IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO
DELL’ITALIANO QUALE LINGUA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA

Intervento di Marco Boato in discussione generale
Stenografico Aula in corso di seduta n. 85 del 12/12/2006

Discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale:
Modifica all’articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell’italiano
quale lingua ufficiale della Repubblica (A.C. 648-1571-1782-1849)
(Discussione sulle linee generali; repliche). 

MARCO BOATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, mi collego all'ultima riflessione fatta dal presidente Violante in ordine al modo in cui il Parlamento, in sede di processo di eventuale revisione costituzionale, possa e debba rapportarsi sempre con enorme rispetto di tutto il testo costituzionale e, in particolare, della prima parte della Costituzione (più usurata o usurabile dal tempo è la parte che riguarda l'ordinamento) e con un atteggiamento che direi, in senso laico, quasi sacrale nei confronti dei primi 12 articoli che costituiscono i principi fondamentali.

Condivido l'osservazione fatta dal presidente e relatore, onorevole Violante, in merito ad una scelta di revisione costituzionale condivisa, fondata, equilibrata e maturata, nell'atteggiamento di non cambiare il testo dei primi 12 articoli della Costituzione, ma eventualmente di arricchirlo perché, come sappiamo, sono passati quasi sessant'anni dalla loro entrata in vigore. Vi è una sacralità laica, scusate l'espressione che però rende bene l'idea dell'atteggiamento con cui bisogna accostarsi ai principi fondamentali della Costituzione, che consente, nel rispettarli pienamente nella loro lettera formale e nella collocazione, eventuali arricchimenti.

Oggi si discute dell'articolo 12 della Costituzione, ma ritengo che in un prossimo futuro, spero non lontano, si possa tornare, come abbiamo fatto nella scorsa legislatura, ad ipotizzare, con grande equilibrio, un arricchimento ulteriore dell'articolo 9 della Carta costituzionale, senza nulla cambiare del testo oggi vigente, ma aggiungendo un elemento di arricchimento giuridico e culturale per quanto riguarda la tutela degli ecosistemi e dell'ambiente come è stato fatto recentemente nella Costituzione francese e, meno recentemente, nella Costituzione tedesca e in varie altre Costituzioni nobilissime di paesi dell'Unione europea, in ordine a materie che non potevano essere percepite nella loro importanza quando tali Costituzioni furono approvate.

La discussione che oggi ci accingiamo a svolgere è di grande importanza sotto il profilo della delicatezza della revisione costituzionale, da intendere però nel senso dell'innovazione e non in quello della sostituzione di uno dei principi fondamentali della Costituzione. Si tratta di una discussione importante anche con riferimento al merito specifico dell'innovazione ed al modo in cui tale questione si è posta nel corso delle ultime tre legislature (XIII, XIV e XV).

È assolutamente necessario affrontare la discussione di un provvedimento che prevede l'inserimento in Costituzione del principio - una norma a tale riguardo esiste già nell'ordinamento - in base al quale si riconosce l'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica. Si tratta di un aggiornamento - per usare un termine giovanneo che fa riferimento all'epoca in cui svolse il Concilio Vaticano II - che però deve essere depotenziato di qualunque carica ideologica. Non voglio attizzare polemiche semmai le voglio spegnere, ma non c'è dubbio che, se rileggiamo il testo delle due relazioni che accompagnano le due proposte di legge presentate dai colleghi di Alleanza Nazionale, che sono condivisibili nel merito, questa carica ideologica purtroppo è fortissimamente presente con l'unica attenuante, che mi permetto di sottoporre all'attenzione dei colleghi, anche di AN, che quelle relazioni sono state identiche - per curiosità le ho rilette - nella XIII, nella XIV e nella XV legislatura. Proposte presentate nella XIII legislatura, se non ricordo male su ispirazione di un ex collega, molto anziano ma tuttora molto attivo e vitale, Pietro Mitolo, ma aventi, come detto, una forte carica di contrapposizione ideologica assolutamente non condivisibile.

Contrapposizione ideologica a che cosa? Alla tutela delle minoranze linguistiche, che è prevista nell'articolo 6 della Costituzione, così come si è realizzata in alcune regioni a statuto speciale e, in modo molto particolare, nella regione Trentino-AltoAdige/Südtirol, alla quale appartengo e nella quale vengo eletto.

Risulta indispensabile, quindi, ricostruire cosa è avvenuto nella XIII legislatura ed accennare al dibattito che si è svolto nell'Assemblea costituente. Nella XIII legislatura, purtroppo contrastata fortissimamente da settori del centrodestra di allora, venne approvata un'importantissima legge, la legge 15 dicembre 1999, n. 482, «Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche». Ci sono volute, signor Presidente, rappresentante Governo, colleghi, ben tredici legislature, perché, finalmente, si arrivasse ad attuare, sul piano nazionale, il disposto dell'articolo 6 della Costituzione che, dal 1o gennaio 1948, recita solennemente e castigamente: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». La legge di attuazione sul piano nazionale risale, quindi, alla fine del 1999 e sono orgoglioso di aver contribuito alla sua stesura, insieme all'allora relatore, il collega Maselli, e di essermi battuto per la sua approvazione.

In precedenza, erano stati approvati lo statuto speciale della Valle d'Aosta, con la tutela della minoranza di lingua francese, e quello del Trentino-Alto Adige/Südtirol, con la tutela sia della minoranza di lingua tedesca, che è in maggioranza nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, sia della minoranza di lingua ladina, per quanto riguardava, allora, quel territorio. Ricordo che questi statuti speciali risalgono al 1948 e che la nuova formulazione dello statuto del Trentino è stata approvata nel 1972, con alcune modifiche effettuate alla fine della XIII legislatura.

Ancora nella XIII legislatura, più specificatamente al termine della stessa, oltre la già citata e fondamentale legge n. 482 del 1999, fu approvata la legge n. 38 del 2001 a tutela della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia, anch'essa, purtroppo, contrastatissima da non tutti, ma alcuni settori del centrodestra.

Ricordo ancora che, nella stessa legislatura, ricchissima, quindi, sotto questo profilo, nella legge costituzionale di modifica dei cinque statuti delle regioni a statuto speciale, approvata verso la fine della stessa, all'articolo 4, che riguardava lo statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol, furono, su nostra iniziativa, introdotte alcune norme a tutela anche delle minoranze linguistiche presenti nella provincia autonoma di Trento e non soltanto in quelle della provincia autonoma di Bolzano. Mi riferisco ai ladini della Val di Fassa, ai Mocheni della Valle del Fersina e ai Cimbri della Luserna, piccole minoranze linguistiche (la più consistente è quella dei ladini, seguita dai Mocheni, che riguardano quasi un'intera valle e, poi, dai Cimbri attinenti ad un solo comune) che avevano pieno diritto ad una tutela che in passato non era stata prevista esplicitamente.

Il tema della tutela delle minoranze linguistiche fu affrontato con molta attenzione dall'Assemblea costituente. La norma costituzionale (l'articolo 6), collocata nei principi fondamentali della Costituzione, inizialmente fu elaborata dalla commissione dei settantacinque, perché fosse inserita nell'ambito del Titolo V, che riguarda le autonomie regionali e locali, e, quindi, nella seconda parte della Costituzione. A differenza della proposta originaria della commissione dei settantacinque, nell'Assemblea costituente, il tema fu radicalmente ripensato, trattandolo non come una questione specifica riguardante le autonomie regionali, ma come un principio fondamentale della Costituzione repubblicana.

L'Assemblea costituente volle toglierla dal titolo V dove l'aveva ipotizzata la Commissione dei settantacinque - la maggioranza dell'Assemblea - e la volle inserire nei principi fondamentali subito dopo l'articolo 5, un articolo che - come tutti noi ricordiamo - recita nella sua parte iniziale che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali.

Anche in questo caso, senza polemiche a posteriori - che non servono più a nulla, essendo ormai nel 2006 - ma semplicemente ai fini di una ricostruzione storica che ci permetta di capire cosa è avvenuto, permettetemi di sottolineare il perché di questa scelta fondamentale da parte dell'Assemblea costituente. L'articolo 6 della Costituzione repubblicana recita che la Repubblica tutela (l'espressione usata non è può tutelare, bensì tutela) con apposite norme le minoranze linguistiche, perché non c'era, all'epoca, una norma sull'ufficialità della lingua italiana che, già allora, comunque esisteva nell'ordinamento. Perché tutto questo? Si usciva - ciò si ritrova nel dibattito dell'Assemblea costituente - da vent'anni di regime fascista, di oppressione e di espropriazione dei diritti delle minoranze linguistiche. Non si poteva usare la propria lingua, venivano addirittura c+ambiati i cognomi, aboliti i toponimi e così via per vent'anni. Per questo motivo, i costituenti vollero inserire la norma precettiva secondo cui la Repubblica tutela (non, invece, può tutelare) con apposite norme le minoranze linguistiche e inserirla nei principi fondamentali dove si hanno già l'articolo 2, sui diritti inviolabili dell'uomo (uno dei diritti inviolabili dell'uomo consiste nell'uso della propria lingua); l'articolo 3, sulla pari dignità ed eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, religione ma, soprattutto, di lingua; l'articolo 5, che poco fa ho già citato e, subito dopo, l'inserimento dell'attuale articolo 6. Come è già stato ricordato, la legge n. 482 del 1999, la prima legge di organica attuazione dell'articolo 6, «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», all'articolo 1 afferma solennemente che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.

Quindi, di per sé, tutto ciò di cui stiamo discutendo oggi in sede costituzionale è pacifico e proprio per tale ragione può essere opportunamente acquisito e inserito nel testo costituzionale.

Tuttavia, è interessante ricordare che è all'articolo 1 della legge sulle minoranze - nel suo incipit - che troviamo - come è giusto che sia - l'affermazione per cui la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.

Vorrei però ricordare più puntualmente e retrospettivamente che l'italiano, come lingua ufficiale, era già nell'ordinamento sia postcostituzionale che precostituzionale, per esempio: nella legge sul notariato n. 89 del 1913, all'articolo 54; molto più avanti, nell'ordinamento dello stato civile, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, agli articoli 19, 22 e 34; nel Codice di procedura penale, all'articolo 109; nel Codice di procedura civile, all'articolo 122; nello stesso Statuto della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'articolo 99 e in moltissime altre leggi o norme specifiche di settore, che non cito puntualmente solamente per ragioni di tempo.

Quindi, il fatto che nella XIII legislatura venne inizialmente presentata quella proposta di legge costituzionale sull'articolo 12 per il riconoscimento della lingue italiana come lingua ufficiale della Repubblica aveva un suo fondamento, perché già nell'ordinamento è così e, quindi, è senz'altro un fatto positivo riconoscerlo anche in Costituzione (non era previsto in Costituzione per le ragioni storie che poco fa ho ricordato).

Tuttavia, le motivazioni non condivisibili con cui quella proposta era sostenuta ideologicamente - basta leggere i due testi identici e le due relazioni identiche - erano in polemica con la tutela delle minoranze linguistiche, specificamente nei confronti della minoranza di lingua tedesca del Trentino Alto Adige/Südtirol. Si tratta di una polemica assolutamente sbagliata, infondata costituzionalmente e non condivisibile, anche se era condivisibile il testo dell'innovazione costituzionale proposta.

Nella XIV legislatura le varie proposte di legge costituzionale, fra cui una da me presentata insieme al collega Bressa ed alla collega Amici, furono approvate in un testo unificato alla Camera, ma con un dissenso della gran parte del centrosinistra sull'aggiunta ulteriore del comma secondo cui: la Repubblica valorizza gli idiomi locali. Vi fu molta polemica in quest'aula, come si evince dai documenti riguardanti il dibattito nel quale sono personalmente intervenuto. Personalmente, a nome dei Verdi, non mi dichiarai contrario rispetto a quel principio da inserire in Costituzione. L'Assemblea si spaccò sostanzialmente a metà: il testo fu approvato ma, come ha ricordato poco fa il presidente Violante, si arenò nell'aula del Senato, anche per dissensi interni alla maggioranza di allora. Ripeto, personalmente ritengo che quella norma non fosse di per sé inaccettabile.

In questa legislatura siamo ripartiti con le due storiche - chiamiamole così - proposte di Alleanza nazionale (e, purtroppo, con le due identiche relazioni assolutamente non condivisibili nell'impianto ideologico che le sostiene), una proposta di legge presentata da me, a nome del gruppo dei Verdi, ed una proposta di legge presentata dal collega Zaccaria, firmata anche da me e da numerosi colleghi del suo gruppo e di altri gruppi del centrosinistra. Il testo approvato in I Commissione in sede referente, relatore il collega Bocchino, si è fatto positivamente carico - per questo il mio è giudizio positivo: ho cercato di ricostruire le vicende non per caricarle di polemiche, ma per depotenziarle, in vista dell'auspicabile risultato finale - di tutte le preoccupazioni emerse nelle scorse legislature. Si tratta di un testo condivisibile ed equilibrato che recita: «All'articolo 12 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: »L'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali«». Pertanto, ogni sospetto di un uso strumentale, ideologico o unilaterale di questa norma viene fugato dal risultato che abbiamo tenuto con larghissimo accordo in Commissione e con un dibattito che, salvo qualche rara eccezione, si è svolto in modo sereno ed equilibrato.

Il 18 ottobre 2006 abbiamo anche ascoltato il presidente, il vicepresidente ed un componente dell'Accademia della Crusca che ci hanno fornito una loro memoria scritta: mi riferisco al professor Francesco Sabatini, presidente, alla professoressa Nicoletta Maraschio, vicepresidente, ed al professor Vittorio Coletti, socio nazionale dell'Accademia della Crusca. Al di là di questo nome che può suscitare, in chi non ne conosce la storia gloriosa, qualche ironia, in realtà da questi tre altissimi esponenti, tutti ordinari di storia della lingua italiana (il primo all'università di Roma, la seconda all'università di Firenze, il terzo all'università di Genova), abbiamo ascoltato considerazioni di grande intelligenza, sapienza storica ed esperienza sotto il profilo della materia specifica della linguistica ed anche un suggerimento terminologico che abbiamo unanimemente accolto.
Quindi, da una parte vi è l'audizione informale, svolta il 18 ottobre 2006, di esponenti dell'Accademia della Crusca (e faccio riferimento alla memoria scritta, che ritengo di grande interesse, che è stata depositata in Commissione), dall'altra emerge, nell'ambito del testo approvato in sede referente (e che ho testè citato testualmente) la necessità di inserire, all'articolo 12 della Costituzione, questa nuova norma in forma complementare rispetto alle altre garanzie costituzionali. Mi riferisco all'articolo 2 della nostra Carta (diritti inviolabili dell'uomo), all'articolo 3 (uguaglianza dei cittadini senza discriminazione di lingua), all'articolo 6 (la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche) e, ovviamente, alle relative norme di attuazione (in particolare, la più volte citata legge n. 482 del 1999).

Bisogna fare riferimento, inoltre, alle garanzie previste non solo dalla Costituzione, ma anche dalle altre leggi costituzionali, in particolare dagli statuti speciali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, del Trentino-Alto Adige/Südtirol e del Friuli Venezia Giulia. In tal modo, ogni strumentalizzazione nazionalistica (cosa diversa dall'entità nazionale) è evitata in radice.

Ribadisco, dunque, che abbiamo varato di comune accordo e con grande consenso un provvedimento assolutamente equilibrato.

Sotto il profilo del diritto costituzionale comparato, vorrei altresì ricordare che nel 1992, in sede di ratifica del Trattato di Maastricht, il Parlamento francese ha inserito nella Costituzione, per la prima volta, il riconoscimento del francese quale lingua della Repubblica (perché non era previsto). Infatti, l'articolo 2, comma 1 della Costituzione francese, così come novellato nel 1992, recita che: «La lingua della Repubblica è il francese».

Tuttavia, ritengo maggiormente interessante, sotto l'aspetto che ci interessa, ciò che è attualmente previsto dall'articolo 8 (anche in tal caso, quindi, rientra tra i principi fondamentali) della Costituzione austriaca, che leggo testualmente: «La lingua tedesca è la lingua ufficiale della Repubblica, senza pregiudizio dei diritti che la legislazione federale riconosce alle minoranze linguistiche». Vorrei osservare che il nostro testo è più essenziale, ma è sostanzialmente analogo a quanto ho testè illustrato all'Assemblea.

Vorrei da ultimo ricordare (anche perché si tratta di una delle Carte più recenti) la Costituzione spagnola, il cui l'articolo 3 reca un testo abbastanza lungo, ma interessante da leggere. Tale articolo, infatti, recita che: «Il castigliano è la lingua spagnola ufficiale dello Stato. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla ed il diritto di usarla. Le altre lingue spagnole saranno anch'esse ufficiali nelle rispettive Comunità Autonome in armonia con i loro Statuti. La ricchezza dei diversi linguaggi della Spagna è un patrimonio culturale che deve formare oggetto di rispetto e protezione speciali».

Vorrei osservare che il testo spagnolo è un po' ridondante, tuttavia lo trovo di grandissimo interesse. Infatti, da una parte vi è la lingua ufficiale e, dall'altra, si prevede il riconoscimento delle altre lingue, nonché l'uso parificato, così come è contemplato nei nostri statuti regionali speciali. Tale testo, inoltre, fa comprendere che potrebbe essere accoglibile un'ipotesi. Ricordo che ho avanzato siffatta ipotesi sia nella mia proposta di legge n. 1782, sia negli emendati da me presentati, anche se non intendo insistere troppo se non si registrerà un largo consenso. Infatti, alla formulazione oggi all'esame dell'Assemblea, più volte ricordata, si potrebbe aggiungere un comma che preveda che: «la Repubblica valorizza gli idiomi locali». Il testo spagnolo, del resto, ci fa comprendere che si tratta di una tematica non soltanto italiana.

In tal modo, si avrebbe una sorta di «stratificazione»: al vertice, ovviamente, vi sarebbe l'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica; ad un secondo livello, avremmo la normativa sulla tutela delle minoranze linguistiche, le quali risulterebbero anche parificate sui territori tutelati dagli statuti speciali; al terzo livello, più in basso (ma comunque significativo ed importante), vi sarebbe non l'ufficialità o la tutela, ma la valorizzazione degli idiomi locali.

So che altri colleghi sia di centrodestra, sia di centrosinistra non sono d'accordo su questo punto, ma per la ricchezza del nostro dibattito, anche sotto il profilo storico-culturale, desidero ricordarlo. Ribadisco pertanto che, al di là dell'inserimento o meno di questa ulteriore disposizione, in ogni caso ritengo il testo predisposto dalla I Commissione, così come è stato oggi prospettato all'Assemblea, pienamente condivisibile, assolutamente equilibrato ed interamente inserito nel contesto delle nostre garanzie costituzionali.

Vorrei da ultimo ricordare, signor Presidente, che abbiamo sottoscritto e ratificato il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966. Esso è stato ratificato e reso esecutivo, purtroppo, con undici anni di ritardo, con l'approvazione della legge 25 ottobre 1977, n. 881. Desidero citare testualmente l'articolo 27 di tale Patto.

«In quegli Stati nei quali esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione e di usare la propria lingua in comune con gli altri membri del proprio gruppo». Ho voluto fare questa citazione di un patto internazionale di grandissima importanza a livello mondiale, che noi abbiamo in precedenza sottoscritto e ratificato, rispettivamente fin dal 1966 e dal 1977, perché è un completamento del sistema di norme nell'ambito del quale oggi si inserirà, se questa proposta di innovazione costituzionale avrà seguito, come mi auguro, anche questa norma che prevede che l'italiano sia la lingua ufficiale della Repubblica, nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

Credo che questo excursus storico, politico, culturale ed istituzionale sia servito, per i colleghi che magari non hanno partecipato alle «tappe» precedenti, a capire che - forse, e me lo auguro - oggi potrebbe essere maturo il momento per approvare ed inserire questa norma nella Costituzione, in un ambito di grande equilibrio costituzionale. Mi auguro - so che vi sono anche alcuni dissensi, rispettabilissimi - un'ipotesi di larga convergenza parlamentare, perché solo con un'ipotesi di larga convergenza parlamentare è possibile immaginare di innovare il testo costituzionale, in particolare di innovare un testo che riguarda l'ultimo dei dodici articoli dei principi fondamentali della nostra Repubblica. Grazie per l'attenzione (Applausi dei deputati dei gruppi Verdi, L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Popolari-Udeur - Congratulazioni).

 

  Marco Boato

MARCO BOATO

BIOGRAFIA


  
© 2000 - 2024
EUROPA VERDE    
VERDI DEL TRENTINO

webdesigner:

m.gabriella pangrazzi
 
 

torna su